Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
  1.  All'art.  1  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    c)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.  15,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016». 
  3.  All'art.  1  del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.   192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «verificatesi  nell'anno  2013»,
sono inserite le seguenti:  «e  nell'anno  2014»  e  le  parole:  «31
dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016»; 
    b) al comma 4, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  (( 3-bis. All'art. 3, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 131, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2016».
)) 
  4. Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  attuativi
dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'art. 2, comma 15,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  le  parole:  «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  (( 4-bis. Il termine di  cui  all'art.  4,  comma  5,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018,  e'
prorogato al 30 aprile 2016. )) 
  5. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007,
n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2016». 
  6. All'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016». 
  7. All'art. 2, comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016». 
  (( 7-bis. Il termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e'  prorogato  al  25  aprile
2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare
per i caduti, i comuni e le province. 
  7-ter.  Le  proposte  di  cui  al  comma  7-bis  con  la   relativa
documentazione sono inviate  al  Ministero  della  difesa,  cui  sono
demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di  primo
grado per la concessione delle  qualifiche  dei  partigiani  e  delle
decorazioni al valor militare, istituita dall'art. 4 della  legge  28
marzo 1968, n. 341. 
  7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui
agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale  21
agosto 1945, n. 518, ha effetti solo  ai  fini  delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7-quinquies. All'attuazione  dei  commi  da  7-bis  a  7-quater  il
Ministero della difesa  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. )) 
  8. All'art. 2223, comma 2, del (( codice dell'ordinamento militare,
di cui al )) decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  le  parole:
«Fino all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino  all'anno
2016». 
  (( 9. All'art. 4, comma 9,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 
  9-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «31 dicembre 2015» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2015». 
  9-ter. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»; 
    b) al comma 82, le parole: «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere a) e b)». 
  9-quater. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo,  dal  comma  9  del
presente articolo, dopo le parole: «i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,». )) 
  10. All'art. 16-quater, comma 1, quarto periodo, del  decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «per  l'anno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015». 
  (( 10-bis. Il termine  per  l'aggiornamento  delle  graduatorie  ad
esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge  27
dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017,  e'
prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il  triennio  successivo.
Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento
delle supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge  3  maggio
1999, n.  124,  sono  aggiornate  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2019/2020.  Restano  fermi  i  termini  per   l'aggiornamento   delle
graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia. 
  10-ter. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  dopo  il
comma 107 e' inserito il seguente: 
    «107-bis.   Il   termine   ultimo   di    validita'    ai    fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati
dalle istituzioni di cui al comma 102 e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». 
  10-quater. Al comma 14 dell'art. 14 del  decreto-legge  30  gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
prorogare    per    il    triennio     2016-2018     le     attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di  ricostruzione
nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria  e  i  relativi
comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie  e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
per un periodo massimo di tre  anni,  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  nei  limiti  di  quanto  strettamente   necessario   al
completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto
della normativa vigente in  materia  di  limitazioni  assunzionali  e
finanziarie, nonche' dei limiti  di  durata  dei  contratti  a  tempo
determinato di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81». 
  10-quinquies. Le risorse di cui all'art. 74, comma 1,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente  allo  stanziamento  relativo
all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di  avvio  dei
fondi   di   previdenza   complementare    dei    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche. 
  10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'art.  24,
comma 5, della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  il  termine  per
l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2  e  comma  3,
lettera a), della medesima legge, come modificato  dall'art.  14  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
  10-septies. All'art. 24,  comma  3,  lettera  b),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016». 
  10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino  al  31
dicembre 2016, con risorse a carico del  proprio  bilancio  e  previo
parere favorevole del  dipartimento  di  afferenza,  i  contratti  di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art.  24,
comma 3, lettera b),  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  in
scadenza  prima  della  medesima  data,  i  cui  titolari  non  hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012
o 2013. Ai fini  dell'ammissione  alle  procedure  di  selezione  dei
titolari dei contratti  della  medesima  tipologia,  gli  assegni  di
ricerca, di cui all'art. 22 della citata legge n. 240 del 2010,  sono
equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di
cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  29
          dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini  previsti
          da  disposizioni  legislative),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni 
              1.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  commi
          523, 527 e 643, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni,  e  all'art.  66,  comma  3,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'art. 3, comma 102, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, e  successive  modificazioni,  e  all'art.  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2016. -- 
              3. All'art. 66, comma 13, del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:
          «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
          «Per  il  quadriennio  2009-2012».  Al  medesimo  comma  e'
          soppresso il sesto periodo. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e'  prorogata  fino  al  31  dicembre  2012,  compresa   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. La  disposizione  di
          cui all'art. 1, comma  346,  lettera  e),  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi,  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
              4-bis. L'efficacia  delle  graduatorie  di  merito  per
          l'ammissione al tirocinio  tecnico-pratico,  pubblicate  in
          data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica  per
          l'assunzione    di    825    funzionari    per    attivita'
          amministrativo-tributaria presso l'Agenzia  delle  entrate,
          di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  4ª
          serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008,  e'  prorogata
          al 30 giugno 2015. In  ottemperanza  ai  principi  di  buon
          andamento ed economicita' della  pubblica  amministrazione,
          l'Agenzia  delle  dogane,  l'Agenzia   del   territorio   e
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   in
          funzione delle finalita' di  potenziamento  dell'azione  di
          contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale,  prima  di
          reclutare nuovo  personale  con  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-tributario,  attingono,   fino   alla   loro
          completa utilizzazione,  dalle  graduatorie  regionali  dei
          candidati  che  hanno  riportato  un  punteggio  utile  per
          accedere  al  tirocinio,  nel  rispetto  dei   vincoli   di
          assunzione previsti dalla legislazione vigente. 
              5. Il termine per procedere  alle  assunzioni  relative
          all'anno 2011, previste dall'art. 29, comma 9, della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012;
          a tal fine, e' considerato il limite di  cui  all'art.  51,
          comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente
          al 31 dicembre 2010. 
              6. 
              6-bis. Le  disposizioni  dell'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, si applicano alle assunzioni  del
          personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche'
          di  personale  destinato   all'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, ed  ai  lavoratori  socialmente
          utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati
          ai sensi dell'art. 1, comma 1156, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e  successive  modificazioni,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nei limiti  delle  risorse  gia'  disponibili  nel
          bilancio  degli  enti  locali  a  tal  fine  destinate,   a
          decorrere dall'anno 2013. 
              6-ter. Con riferimento  al  personale  soprannumerario,
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima
          di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2  e  4  del
          presente   articolo,   deve    procedere    al    riassetto
          organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma  7,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a  tal
          fine  il  termine  previsto  dall'art.  1,  comma  3,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  per
          l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo  e
          funzionale previsto  dall'art.  21,  comma  7,  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma  2
          dell'art. 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.
          203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre
          2005, n. 248, la possibilita' di  utilizzo  temporaneo  del
          contingente di personale in servizio presso il Dipartimento
          della funzione pubblica alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, secondo le
          modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e'  consentita
          fino al 31 dicembre 2016. 
              6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
          all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui  all'art.
          33, comma 1, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  e'
          aggiunta la seguente: «Interventi di carattere  sociale  di
          cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122». 
              Si riporta  il  testo  del  comma  5  dell'art.  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
          di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2013,
          adottate ai sensi dell'art. 1, comma  91,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  31
          dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga di termini  previsti
          da  disposizioni  legislative),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni 
              1. All'art. 1 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.
          216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
          2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1,  le  parole:  "31  dicembre  2014"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
              b) al comma 2 le parole: "31  dicembre  2014",  ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
          2015". 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi nell'anno  2013  e  nell'anno  2014,  previste
          dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 114,  dall'art.  66,  commi  9-bis  e  13-bis  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre  2016
          e le relative autorizzazioni  ad  assumere,  ove  previste,
          possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016. 
              3. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge  30  dicembre
          2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2014, n. 15, le parole: "31  dicembre  2014"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
              4. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2014,
          adottate ai sensi dell'art. 1, comma 464,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2016. 
              5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi  del
          comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  non  e'  stata
          presentata  alle  amministrazioni  competenti  la  relativa
          richiesta di autorizzazione ad  assumere,  sono  destinate,
          previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio
          dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  a
          realizzare percorsi di mobilita'  a  favore  del  personale
          degli enti di area vasta  in  ragione  del  riordino  delle
          funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014,  n.  56.  Sono
          fatte salve, in ogni caso,  le  assunzioni  in  favore  dei
          vincitori di concorso, del personale di cui all'art. 3  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di  quello  non
          amministrativo degli enti di ricerca. 
              6.  All'art.   4,   comma   9,   terzo   periodo,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  le
          parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle  seguenti:
          "31 dicembre 2015". 
              7.  Nelle  more  della  riorganizzazione   dell'Agenzia
          Italiana del Farmaco, al fine di consentire la  continuita'
          nello svolgimento delle  funzioni  ad  essa  attribuite,  i
          contratti di lavoro a  tempo  determinato  stipulati  dalla
          medesima   Agenzia   per   l'attribuzione    di    funzioni
          dirigenziali,  ai  sensi  dell'art.  48,   comma   7,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati,  nel
          limite dei posti disponibili in pianta organica e anche  se
          eccedenti la quota di cui all'art. 19, comma 6, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, al 31  dicembre  2015.  Dall'attuazione  del
          presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
          carico  della  finanza  pubblica  e  la   relativa   spesa,
          quantificata in 495.440 euro per il 2015, e'  finanziata  a
          valere sulle risorse di cui all'art. 48, comma  8,  lettera
          b),  del  decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326. 
              8.  All'art.  1,   comma   14,   primo   periodo,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2014,  n.  15,  le
          parole: "e' prorogato al 31 dicembre 2014" sono  sostituite
          dalle seguenti: "e' prorogato al 31 dicembre 2015". 
              8-bis. All'art. 6, comma 21-sexies,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          le parole: "Per il quinquennio 2011-2015"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020". 
              8-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  8-bis  si
          applicano  con  riferimento  alle  norme  in   materia   di
          contenimento  della  spesa   dell'apparato   amministrativo
          vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto,   fatte   salve   le
          disposizioni in materia  di  locazione  e  manutenzione  di
          immobili delle pubbliche amministrazioni, di  cui  all'art.
          24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
              9. La disposizione di cui all'art.  2,  comma  12,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua
          ad applicarsi per l'anno  2015,  limitatamente  ai  profili
          professionali specialistici. 
              10. All'art. 1, comma 6-septies, del  decreto-legge  28
          dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2007, n.  17,  le  parole:  "31  dicembre
          2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
              10-bis. All'art. 4, comma 25, della legge  12  novembre
          2011, n. 183, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
          dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
              11. All'art. 1, comma  298,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, al primo  periodo,  le  parole:  «per  l'anno
          2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino  al  30  giugno
          2015». 
              11-bis. All'art. 11,  comma  8,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole:  "e  comunque  non
          oltre centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto"  sono
          sostituite dalle seguenti: "e  comunque  non  oltre  il  31
          maggio 2015". 
              11-ter. All'art. 1, comma  410,  primo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di sei mesi"
          fino a: "per l'anno 2014" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "fino al 30 giugno 2015". 
              12. All'art. 37, comma 11, del decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, le parole:  «31  dicembre  2014»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 aprile  2015».  Al  relativo
          onere si provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo Unico Giustizia di cui all'art. 2, comma  7,  lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181. 
              12-bis. All'art. 1, comma 426, della legge 23  dicembre
          2014, n. 190, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          "Fino alla conclusione delle procedure di  stabilizzazione,
          ai sensi dell'art. 1, comma 529, della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei
          contratti a tempo determinato interessati alle procedure di
          cui al presente periodo, fermo  restando  il  rispetto  dei
          vincoli previsti dall'art. 1, comma  557,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in  ogni
          caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica". 
              12-ter.  Al  fine  di  assicurare,  con  carattere   di
          continuita',  il  regolare  svolgimento   delle   attivita'
          afferenti   all'allertamento,   al   monitoraggio   e    al
          coordinamento  operativo  delle  strutture  regionali   che
          compongono il Servizio nazionale della  protezione  civile,
          prestate  dal  personale  in  servizio  presso   i   Centri
          funzionali di cui all'art. 3-bis della  legge  24  febbraio
          1992, n. 225, e  presso  le  Sale  operative  regionali  di
          protezione civile, e' prorogata fino al  31  dicembre  2015
          l'efficacia  delle  disposizioni   di   cui   all'art.   14
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli
          oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma  si
          provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali,  ai
          sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4
          agosto 2010. 
              12-quater. In considerazione dei  tempi  necessari  per
          assicurare la  piena  funzionalita'  della  Commissione  di
          garanzia degli statuti e per la trasparenza e il  controllo
          dei rendiconti dei partiti politici,  di  cui  all'art.  9,
          comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015,
          i  termini  relativi  al  procedimento  di  controllo   dei
          rendiconti  dei  partiti  politici  relativi  all'esercizio
          2013, di cui all'art. 9, comma 5, della medesima  legge  n.
          96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il  termine
          per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno
          2015, ai  benefici  di  cui  agli  articoli  11  e  12  del
          decreto-legge 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio  2015.
          I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato
          richiesta di ammissione  ai  benefici  di  cui  al  secondo
          periodo del  presente  comma  per  l'anno  2015  e  abbiano
          attestato di essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati
          all'art. 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge  n.  149
          del  2013,   secondo   le   modalita'   individuate   dalla
          deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della  Commissione  di
          cui all'art. 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012,
          hanno  accesso  ai  benefici  medesimi  anche  qualora  non
          risultino iscritti nel  registro  di  cui  all'art.  4  del
          citato decreto-legge n. 149  del  2013  alla  data  del  31
          gennaio  2015.  A  tal  fine,  la   Commissione   trasmette
          all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco
          dei partiti  che  abbiano  presentato  le  richieste  e  le
          attestazioni di cui al terzo periodo  acquisite  ai  propri
          atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che  si
          trovano nelle  condizioni  di  cui  al  terzo  periodo  del
          presente comma si applicano le  disposizioni  dell'art.  5,
          comma 3, del citato decreto-legge n. 149  del  2013,  anche
          qualora non risultino ancora iscritti nel registro  di  cui
          all'art. 4  del  medesimo  decreto-legge  alla  data  della
          percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti  dal
          citato comma 3.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  3  del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131  (Misure
          urgenti per  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini,  per
          assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco  e  di  altre   strutture   dell'Amministrazione
          dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per  il
          Servizio civile), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Procedure  straordinarie  per  l'accesso  alle
          qualifiche di capo squadra e  di  capo  reparto  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Alla copertura dei posti di capo squadra  nel  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno
          degli anni dal 2008 al 2016, si provvede esclusivamente con
          le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La  decorrenza
          giuridica dei posti messi  a  concorso  e'  fissata  al  1°
          gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si   e'
          verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
          giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso  di
          formazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217. 
              2. Alla copertura dei posti di capo reparto  nel  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno
          degli anni dal 2006 al 2016, si provvede esclusivamente con
          le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera  a),  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La  decorrenza
          giuridica dei posti messi  a  concorso  e'  fissata  al  1°
          gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si   e'
          verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
          giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso  di
          formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 11. Dirigenza pubblica 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          salvo quanto previsto dall'art. 17, comma  2,  uno  o  piu'
          decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di
          valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.  I  decreti
          legislativi  sono  adottati  nel  rispetto   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) istituzione del sistema  della  dirigenza  pubblica,
          articolato in ruoli unificati e coordinati,  accomunati  da
          requisiti omogenei di accesso e da  procedure  analoghe  di
          reclutamento,   basati   sul    principio    del    merito,
          dell'aggiornamento   e   della   formazione   continua,   e
          caratterizzato dalla piena mobilita' tra i  ruoli,  secondo
          le previsioni di cui alle lettere da b) a  q);  istituzione
          di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
          un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni  per
          ciascun dirigente dei  ruoli  di  cui  alla  lettera  b)  e
          affidamento al Dipartimento della funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  della  tenuta  della
          banca dati e della gestione tecnica dei  ruoli,  alimentati
          dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; 
              b) con riferimento all'inquadramento: 
              1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di  un  ruolo
          unico  dei  dirigenti  statali  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti  di
          cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, appartenenti ai ruoli  delle  amministrazioni
          statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle
          universita' statali, degli enti pubblici di ricerca e delle
          agenzie  governative  istituite  ai   sensi   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso
          ruolo del personale in regime di diritto  pubblico  di  cui
          all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165;
          eliminazione della distinzione in  due  fasce;  previsione,
          nell'ambito del ruolo, di sezioni per  le  professionalita'
          speciali;  introduzione  di  ruoli  unici  anche   per   la
          dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto  della
          loro  piena  autonomia;  in  sede  di  prima  applicazione,
          confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo  delle
          stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici
          della dirigenza scolastica, con salvezza  della  disciplina
          speciale in materia di reclutamento e  inquadramento  della
          stessa; istituzione, presso il Dipartimento della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di
          una Commissione per  la  dirigenza  statale,  operante  con
          piena autonomia  di  valutazione,  i  cui  componenti  sono
          selezionati   con    modalita'    tali    da    assicurarne
          l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita' e l'assenza di
          conflitti di interessi, con  procedure  trasparenti  e  con
          scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e
          incompatibilita'  con  cariche   politiche   e   sindacali;
          previsione delle funzioni della Commissione,  ivi  compresa
          la verifica del rispetto dei criteri di conferimento  degli
          incarichi  e  del  concreto   utilizzo   dei   sistemi   di
          valutazione al fine del conferimento e della  revoca  degli
          incarichi; attribuzione delle  funzioni  del  Comitato  dei
          garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla  suddetta
          Commissione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica; 
              2) dei dirigenti  delle  regioni:  istituzione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede
          di prima applicazione, confluenza nel  suddetto  ruolo  dei
          dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti  pubblici  non
          economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione
          della gestione del ruolo unico a  una  Commissione  per  la
          dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui
          al  numero  1)  della  presente  lettera;  inclusione   nel
          suddetto  ruolo  unico  della  dirigenza  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e  della
          dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica   del
          Servizio sanitario nazionale ed  esclusione  dallo  stesso,
          ferma restando  l'applicazione  dell'art.  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  della  dirigenza  medica,   veterinaria   e
          sanitaria del Servizio sanitario nazionale; 
              3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa
          intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti  locali;
          in sede di  prima  applicazione,  confluenza  nel  suddetto
          ruolo  dei  dirigenti   di   ruolo   negli   enti   locali;
          attribuzione  della  gestione  del  ruolo   unico   a   una
          Commissione  per  la  dirigenza  locale,  sulla  base   dei
          medesimi  criteri  di  cui  al  numero  1)  della  presente
          lettera; mantenimento della figura del  direttore  generale
          di cui all'art. 108 del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 186, lettera d), della legge 23
          dicembre  2009,  n.  191,  e   definizione   dei   relativi
          requisiti, fermo restando quanto  previsto  dal  numero  4)
          della presente lettera; 
              4) dei segretari  comunali  e  provinciali:  abolizione
          della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al  numero
          3)  dei  compiti  di  attuazione  dell'indirizzo  politico,
          coordinamento  dell'attivita'  amministrativa  e  controllo
          della legalita'  dell'azione  amministrativa;  mantenimento
          della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali  aventi
          i prescritti requisiti; inserimento  di  coloro  che,  alla
          data di entrata in vigore del decreto legislativo  adottato
          in attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo,
          sono iscritti all'albo nazionale dei segretari  comunali  e
          provinciali di cui all'art. 98 del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nelle  fasce
          professionali A e B, nel ruolo unico  dei  dirigenti  degli
          enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto
          albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in
          materia di contenimento della spesa di personale, specifica
          disciplina per coloro  che  sono  iscritti  nelle  predette
          fasce professionali e sono privi di incarico alla  data  di
          entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  adottato  in
          attuazione  della  delega  di  cui  al  presente  articolo;
          specifica  disciplina  che  contempli  la  confluenza   nel
          suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio  effettivo,
          anche  come  funzionario,  di   funzioni   segretariali   o
          equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto  albo,
          nella  fascia  professionale  C,  e  per  i  vincitori   di
          procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso  in
          carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore  della
          presente legge; fermo restando il  rispetto  della  vigente
          normativa  in  materia  di  contenimento  della  spesa   di
          personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque
          un   dirigente   apicale   con   compiti   di    attuazione
          dell'indirizzo   politico,   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa  e  controllo  della  legalita'  dell'azione
          amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica;  previsione  che  gli   incarichi   di   funzione
          dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta
          giorni dalla data di insediamento degli  organi  esecutivi;
          previsione della possibilita', per le citta'  metropolitane
          e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di
          nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore
          generale ai sensi dell'art. 108 del citato testo  unico  di
          cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in
          tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di  controllo
          della legalita' dell'azione amministrativa e della funzione
          rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per  i  comuni
          di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di  gestire
          la  funzione  di  direzione  apicale  in   via   associata,
          coerentemente con le previsioni  di  cui  all'art.  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni; in sede di prima  applicazione  e
          per un periodo non superiore  a  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  adottato  in
          attuazione  della  delega  di  cui  al  presente  articolo,
          obbligo per gli enti locali privi di un direttore  generale
          nominato ai sensi del citato articolo 108 del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di  conferire
          l'incarico di direzione apicale con compiti  di  attuazione
          dell'indirizzo   politico,   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa, direzione degli uffici  e  controllo  della
          legalita' dell'azione amministrativa ai predetti  soggetti,
          gia' iscritti nel predetto albo e confluiti  nel  ruolo  di
          cui  al  numero  3),  nonche'  ai  soggetti  gia'  iscritti
          all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori  del
          corso di accesso in carriera, gia'  bandito  alla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Per  la  regione
          Trentino-Alto Adige resta ferma la  particolare  disciplina
          prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge
          11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle  leggi  regionali  del
          Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010,  n.  1,  e  9  dicembre
          2014, n. 11, anche in conformita' al titolo  XI  del  testo
          unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e
          successive  modificazioni,  e  alle   relative   norme   di
          attuazione  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  sull'uso  della  lingua
          tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione; 
              c) con riferimento all'accesso alla dirigenza: 
              1)  per  corso-concorso:  definizione  di  requisiti  e
          criteri di selezione  dei  partecipanti  al  corso-concorso
          ispirati  alle  migliori  pratiche  utilizzate  in   ambito
          internazionale, fermo restando il possesso di un titolo  di
          studio  non  inferiore  alla  laurea  magistrale;   cadenza
          annuale del corso-concorso per ciascuno dei  tre  ruoli  di
          cui alla lettera b), numeri 1), 2)  e  3),  per  un  numero
          fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno  minimo
          annuale   del   sistema   amministrativo;   esclusione   di
          graduatorie  di  idonei  nel   concorso   di   accesso   al
          corso-concorso; immissione in servizio  dei  vincitori  del
          corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione,
          per i primi tre anni, con possibile riduzione del  suddetto
          periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel  settore
          pubblico o a esperienze all'estero e successiva  immissione
          nel ruolo unico della dirigenza da parte delle  Commissioni
          di cui alla lettera b)  sulla  base  della  valutazione  da
          parte  dell'amministrazione  presso  la  quale   e'   stato
          attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di  reclutare,
          con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere
          speciali e  delle  autorita'  indipendenti;  previsione  di
          sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici; 
              2) per concorso: definizione di requisiti e criteri  di
          selezione ispirati alle  migliori  pratiche  utilizzate  in
          ambito internazionale, fermo restando  il  possesso  di  un
          titolo di studio  non  inferiore  alla  laurea  magistrale;
          cadenza annuale del concorso unico  per  ciascuno  dei  tre
          ruoli di cui alla  lettera  b),  per  un  numero  di  posti
          variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica
          e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1)  della
          presente lettera;  esclusione  di  graduatorie  di  idonei;
          possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso,  anche
          dirigenti  di   carriere   speciali   e   delle   autorita'
          indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine
          del  ciclo  di  formazione  iniziale;  assunzione  a  tempo
          determinato e successiva assunzione a  tempo  indeterminato
          previo  esame  di  conferma,  dopo  il  primo  triennio  di
          servizio,  da  parte  di  un  organismo  indipendente,  con
          possibile   riduzione    della    durata    in    relazione
          all'esperienza  lavorativa  nel  settore   pubblico   o   a
          esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di  lavoro,
          con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,
          in caso di mancato superamento dell'esame di conferma; 
              d)  con  riferimento  al  sistema  di  formazione   dei
          pubblici  dipendenti:  revisione  dell'ordinamento,   della
          missione  e   dell'assetto   organizzativo   della   Scuola
          nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
          della  natura   giuridica,   con   il   coinvolgimento   di
          istituzioni nazionali  ed  internazionali  di  riconosciuto
          prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
          e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
          da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei  contenuti
          formativi dei dirigenti  dei  diversi  ruoli  di  cui  alla
          lettera b), senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica; possibilita' di avvalersi, per  le  attivita'  di
          reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
          formazione,  selezionate  con  procedure  trasparenti,  nel
          rispetto di regole e  di  indirizzi  generali  e  uniformi,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica;
          ridefinizione del trattamento economico dei  docenti  della
          Scuola nazionale dell'amministrazione in  coerenza  con  le
          previsioni di cui all'art. 21, comma 4,  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando  l'abrogazione
          dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 1º  dicembre
          2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in
          godimento e comunque senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica;  promozione,   con   il   coinvolgimento
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,  di  corsi
          di  formazione  concernenti  l'esercizio  associato   delle
          funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,
          per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione  pari
          o inferiore a 5.000 abitanti; 
              e)  con  riferimento  alla  formazione  permanente  dei
          dirigenti: definizione  di  obblighi  formativi  annuali  e
          delle modalita' del  relativo  adempimento;  coinvolgimento
          dei  dirigenti  di  ruolo  nella  formazione   dei   futuri
          dirigenti,  loro  obbligo  di  prestare  gratuitamente   la
          propria opera intellettuale per le  suddette  attivita'  di
          formazione; 
              f) con  riferimento  alla  mobilita'  della  dirigenza:
          semplificazione e ampliamento delle  ipotesi  di  mobilita'
          tra le amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;
          previsione dei casi e delle condizioni  nei  quali  non  e'
          richiesto  il  previo  assenso  delle  amministrazioni   di
          appartenenza per la  mobilita'  della  dirigenza  medica  e
          sanitaria; 
              g) con  riferimento  al  conferimento  degli  incarichi
          dirigenziali: possibilita' di conferire  gli  incarichi  ai
          dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla
          lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale,
          dei  requisiti  necessari  in  termini  di  competenze   ed
          esperienze professionali, tenendo conto della complessita',
          delle responsabilita' organizzative e delle risorse umane e
          strumentali; conferimento degli incarichi  a  dirigenti  di
          ruolo mediante procedura comparativa con  avviso  pubblico,
          sulla   base    di    requisiti    e    criteri    definiti
          dall'amministrazione in base ai criteri  generali  definiti
          dalle Commissioni di cui alla lettera b);  rilevanza  delle
          attitudini e delle competenze del  singolo  dirigente,  dei
          precedenti incarichi e della  relativa  valutazione,  delle
          specifiche  competenze  organizzative  possedute,   nonche'
          delle  esperienze  di  direzione   eventualmente   maturate
          all'estero,  presso  il  settore  privato  o  presso  altre
          amministrazioni pubbliche, purche'  attinenti  all'incarico
          da conferire; preselezione di un numero  predeterminato  di
          candidati in possesso dei requisiti richiesti,  sulla  base
          dei  suddetti  requisiti  e  criteri,  per  gli   incarichi
          relativi  ad  uffici  di  vertice  e  per   gli   incarichi
          corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale  generale,
          da parte delle  Commissioni  di  cui  alla  lettera  b),  e
          successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica
          successiva del rispetto dei suddetti requisiti  e  criteri,
          per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
          Commissione; assegnazione degli incarichi con  criteri  che
          tengano conto della diversita' delle  esperienze  maturate,
          anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio  e
          non vincolante delle Commissioni di  cui  alla  lettera  b)
          sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione
          dell'amministrazione da rendere  entro  un  termine  certo,
          decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto
          riguarda   gli   incarichi   dirigenziali   non   assegnati
          attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
          del presente comma, previsione  di  procedure  selettive  e
          comparative, fermi restando i limiti  percentuali  previsti
          dall'art. 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, con  conseguente  eventuale  revisione  delle
          analoghe discipline e delle relative percentuali,  definite
          in modo sostenibile per  le  amministrazioni  non  statali;
          previsione della pubblicizzazione  dei  posti  dirigenziali
          che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con
          congruo anticipo, attraverso la pubblicazione  sulla  banca
          dati di cui alla lettera a) del presente comma; 
              h)  con  riferimento  alla   durata   degli   incarichi
          dirigenziali:  durata  degli  incarichi  di  quattro  anni,
          rinnovabili previa partecipazione alla procedura di  avviso
          pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori
          due anni senza procedura  selettiva  per  una  sola  volta,
          purche' motivato e nei soli casi  nei  quali  il  dirigente
          abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di
          presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione  al
          mancato raggiungimento degli obiettivi,  e  della  relativa
          procedura; equilibrio  di  genere  nel  conferimento  degli
          incarichi;   possibilita'    di    proroga    dell'incarico
          dirigenziale  in  essere,  per  il   periodo   strettamente
          necessario  al  completamento  delle   procedure   per   il
          conferimento del nuovo incarico; 
              i) con riferimento  ai  dirigenti  privi  di  incarico:
          erogazione del trattamento economico fondamentale  e  della
          parte fissa della retribuzione, maturata prima  della  data
          di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  di  cui  al
          presente comma, ai  dirigenti  privi  di  incarico  e  loro
          collocamento in disponibilita'; disciplina della  decadenza
          dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di
          collocamento in  disponibilita'  successivo  a  valutazione
          negativa; loro diritto all'aspettativa  senza  assegni  per
          assumere incarichi in altre  amministrazioni  ovvero  nelle
          societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per
          svolgere attivita'  lavorativa  nel  settore  privato,  con
          sospensione  del  periodo  di   disponibilita';   possibile
          destinazione allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
          presso le suddette  amministrazioni  o  presso  enti  senza
          scopo di lucro, con  il  consenso  dell'interessato,  senza
          conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni
          aggiuntive; previsione della possibilita', per i  dirigenti
          collocati  in  disponibilita',  di  formulare  istanza   di
          ricollocazione  in  qualita'  di  funzionario,  in   deroga
          all'art. 2103 del codice civile, nei ruoli delle  pubbliche
          amministrazioni; 
              l) con  riferimento  alla  valutazione  dei  risultati:
          rilievo dei suoi esiti per il conferimento  dei  successivi
          incarichi  dirigenziali;  costruzione   del   percorso   di
          carriera in funzione degli esiti della valutazione; 
              m) con riferimento alla responsabilita' dei  dirigenti:
          riordino  delle  disposizioni  legislative  relative   alle
          ipotesi       di       responsabilita'        dirigenziale,
          amministrativo-contabile e  disciplinare  dei  dirigenti  e
          ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale
          e responsabilita' amministrativo-contabile, con particolare
          riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti della
          responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
          della responsabilita'  dirigenziale  alle  ipotesi  di  cui
          all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;
          limitazione   della   responsabilita'    disciplinare    ai
          comportamenti  effettivamente   imputabili   ai   dirigenti
          stessi; 
              n) con riferimento alla retribuzione:  omogeneizzazione
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          nell'ambito di ciascun ruolo  unico,  e  nei  limiti  delle
          risorse  complessivamente   destinate,   ai   sensi   delle
          disposizioni  legislative  e   contrattuali   vigenti,   al
          finanziamento   del    predetto    trattamento    economico
          fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di
          posizione fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;
          definizione della retribuzione di posizione in relazione  a
          criteri oggettivi in riferimento all'incarico;  definizione
          dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione
          al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a
          obiettivi  fissati  per  l'intera  amministrazione,  sia  a
          obiettivi assegnati al singolo  dirigente;  definizione  di
          limiti  assoluti  del  trattamento  economico   complessivo
          stabiliti  in  base  a  criteri  oggettivi  correlati  alla
          tipologia dell'incarico e di  limiti  percentuali  relativi
          alle retribuzioni di posizione e di risultato  rispetto  al
          totale; possibilita' di ciascun dirigente di attribuire  un
          premio monetario annuale  a  non  piu'  di  un  decimo  dei
          dirigenti suoi subordinati e a non piu' di  un  decimo  dei
          suoi  dipendenti,  sulla  base  di  criteri  definiti   nel
          rispetto della  disciplina  in  materia  di  contrattazione
          collettiva e nei limiti delle disponibilita'  dei  fondi  a
          essa  destinati;  pubblicazione  nel   sito   istituzionale
          dell'identita'  dei   destinatari   dei   suddetti   premi;
          definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi
          destinati  alla  retribuzione  accessoria   delle   diverse
          amministrazioni; 
              o)  con  riferimento   alla   disciplina   transitoria:
          graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
          confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con  proseguimento
          fino  a  scadenza  degli  incarichi   conferiti   e   senza
          variazione   in   aumento   del    trattamento    economico
          individuale; definizione dei requisiti  e  criteri  per  il
          conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  relativo   decreto   legislativo;
          disciplina  del  conferimento  degli  incarichi  prevedendo
          obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio,  in
          modo da salvaguardare l'esperienza acquisita;  riequilibrio
          dei fondi  destinati  alla  retribuzione  accessoria  delle
          diverse  amministrazioni   sulla   base   degli   effettivi
          fabbisogni delle amministrazioni nazionali; 
              p) con riferimento al conferimento degli  incarichi  di
          direttore  generale,  di  direttore  amministrativo  e   di
          direttore   sanitario,   nonche',   ove   previsto    dalla
          legislazione   regionale,   di   direttore   dei    servizi
          socio-sanitari, delle aziende e  degli  enti  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modificazioni, per quanto  attiene  ai
          requisiti,  alla  trasparenza  del   procedimento   e   dei
          risultati, alla verifica e  alla  valutazione,  definizione
          dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art.  117
          della Costituzione:  selezione  unica  per  titoli,  previo
          avviso pubblico, dei  direttori  generali  in  possesso  di
          specifici titoli formativi e professionali e di  comprovata
          esperienza  dirigenziale,  effettuata  da  parte   di   una
          commissione   nazionale   composta    pariteticamente    da
          rappresentanti   dello   Stato   e   delle   regioni,   per
          l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
          presso il Ministero della salute,  aggiornato  con  cadenza
          biennale, da cui le regioni e le province  autonome  devono
          attingere per il conferimento  dei  relativi  incarichi  da
          effettuare nell'ambito di una rosa di candidati  costituita
          da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale,  manifestano
          l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso  della
          singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
          modalita' del citato articolo 3-bis del decreto legislativo
          n. 502 del 1992, e  successive  modificazioni;  sistema  di
          verifica e  di  valutazione  dell'attivita'  dei  direttori
          generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
          sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
          relazione  alla  garanzia   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza  e  dei  risultati   del   programma   nazionale
          valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali; decadenza dall'incarico e  possibilita'
          di reinserimento soltanto all'esito di una nuova  selezione
          nel  caso  di  mancato  raggiungimento   degli   obiettivi,
          accertato decorsi ventiquattro mesi  dalla  nomina,  o  nel
          caso di gravi o comprovati motivi, o di grave  disavanzo  o
          di manifesta  violazione  di  leggi  o  regolamenti  o  del
          principio di buon andamento e imparzialita'; selezione  per
          titoli e colloquio, previo avviso pubblico,  dei  direttori
          amministrativi  e  dei  direttori  sanitari,  nonche',  ove
          previsti dalla legislazione regionale,  dei  direttori  dei
          servizi socio-sanitari, in  possesso  di  specifici  titoli
          professionali, scientifici e  di  carriera,  effettuata  da
          parte di  commissioni  regionali  composte  da  esperti  di
          qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento  in
          appositi elenchi regionali  degli  idonei,  aggiornati  con
          cadenza  biennale,  da  cui  i  direttori  generali  devono
          obbligatoriamente  attingere  per   le   relative   nomine;
          decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
          leggi o regolamenti o del principio  di  buon  andamento  e
          imparzialita';    definizione    delle    modalita'     per
          l'applicazione delle norme  adottate  in  attuazione  della
          presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie; 
              q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico  e  di
          divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in  settori
          sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in  presenza
          di condanna anche non definitiva, da parte della Corte  dei
          conti, al risarcimento  del  danno  erariale  per  condotte
          dolose. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto,
          per i profili di competenza relativi alla  lettera  p)  del
          medesimo comma 1, con  il  Ministro  della  salute,  previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e del parere del Consiglio di  Stato,  che  sono  resi  nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi  e  della  procedura   stabiliti   dal   presente
          articolo,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   recanti
          disposizioni integrative e correttive.". 
              Si riporta il  testo  del  comma  15  dell'art.  2  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1. - 14. (Omissis). 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2016  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste   dall'art.   28-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 4 del
          decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega  prevista  dall'art.  5,  comma  1,
          della  legge  30  dicembre  2010,   n.   240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  comma   1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5): 
              "Art. 4. Programmazione triennale del personale 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza  di  ciascun
          triennio, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del  Ministro,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  sono
          stabiliti gli indirizzi  della  programmazione  di  cui  al
          presente articolo, anche tenendo conto di  quanto  previsto
          al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando
          l'esigenza di  assicurare  la  piena  sostenibilita'  delle
          spese di personale nell'ambito di quanto previsto dall'art.
          3.". 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi  4-bis  e  6-septies
          dell'art. 1 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.  300,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2007, n. 17 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e disposizioni diverse), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Proroga di termini in  materia  di  personale,
          professioni e lavoro. 
              1. - 4. (Omissis). 
              4-bis.  In   deroga   a   quanto   previsto   dall'art.
          3-quinquies  del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
          n. 257, limitatamente agli scrutini  per  la  promozione  a
          dirigente superiore, le disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 57 del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
          334,  si  applicano  alle  promozioni  da   conferire   con
          decorrenza successiva al 31 dicembre 2016. 
              5. - 6-sexies. (Omissis). 
              6-septies. Fino al 31 dicembre 2016, nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili al  personale  appartenente
          al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  collocato  in
          posizione di  comando  o  fuori  ruolo  presso  gli  organi
          costituzionali, presso gli uffici di cui all'art. 14, comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni, nonche' presso gli  uffici  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   continua   ad
          applicarsi la disposizione di cui  all'art.  57  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo
          personale, e fino alla predetta  data,  non  si  applicano,
          altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del  comma  1
          dell'art. 133 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
          217, e la disposizione di  cui  al  comma  3  del  medesimo
          articolo 133.". 
              Si riporta il testo del comma 6-quinquies  dell'art.  2
          del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              1. - 6-quater. (Omissis). 
              6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'art.  57,
          comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la
          disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non
          si applica agli  scrutini  per  l'ammissione  al  corso  di
          formazione per l'accesso alla qualifica di primo  dirigente
          della  Polizia  di  Stato,  da  conferire  con   decorrenza
          anteriore al 31 dicembre 2016. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  luogotenenziale  21  agosto   1945,   n.   518
          (Disposizioni   concernenti   il    riconoscimento    delle
          qualifiche dei  partigiani  e  l'esame  delle  proposte  di
          ricompensa): 
              "Art.  12.  Le  domande  per  il  riconoscimento  delle
          qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di
          ricompense al valore debbono essere presentate, a  pena  di
          decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine  di
          sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              Per  coloro  che  si  trovano  all'estero,  il  termine
          decorre dal giorno del ritorno in Patria.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge  28
          marzo  1968,  n.  341  (Riapertura  dei  termini   per   il
          riconoscimento  delle  qualifiche  dei  partigiani  e   per
          l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare): 
              "Art.  4.  Ferme   restando   le   attribuzioni   della
          commissione di secondo  grado,  di  cui  all'  art.  4  del
          decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518,
          le attribuzioni  delle  commissioni  indicate  dall'art.  3
          della presente legge  sono  demandate  ad  una  commissione
          unica nazionale di primo grado, avente sede in Roma. 
              La commissione unica  e'  costituita  con  decreto  del
          Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un  presidente
          e tre rappresentanti  delle  Forze  armate,  prescelti  dal
          Ministro per la difesa, e sei  altri  componenti  designati
          dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP. 
              Tutti i componenti,  compreso  il  presidente,  debbono
          essere  in   possesso   della   qualifica   di   partigiano
          combattente. 
              Il segretario sara'  scelto  tra  i  componenti  stessi
          della commissione.". 
              Si riporta il testo vigente degli articoli da  7  a  10
          del citato decreto legislativo luogotenenziale n.  518  del
          1945: 
              "Art. 7. E' riconosciuta  la  qualifica  di  partigiano
          combattente: 
              1) ai decorati al valore per attivita' partigiana; 
              2) a  coloro  che  sono  stati  feriti  dal  nemico  in
          combattimento o feriti in dipendenza della  loro  attivita'
          partigiana; 
              3) - a) a coloro che a nord della linea  Gotica,  hanno
          militato per almeno  tre  mesi  in  una  formazione  armata
          partigiana o gappista regolarmente inquadrata  nelle  forze
          riconosciute  e  dipendenti  dal  C.V.L.  e   che   abbiano
          partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio; 
              b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato
          per almeno tre mesi in una formazione armata  partigiana  o
          gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e
          dipendenti dal C.L.N.  e  che  abbiano  partecipato  a  tre
          azioni di guerra o di sabotaggio; 
              4) - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a
          nord della linea  Gotica,  abbiano  un  periodo  minimo  di
          appartenenza di sei  mesi  e  possano  dimostrare  di  aver
          partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio; 
              b) agli appartenenti a sud  della  linea  Gotica,  alle
          Formazioni armate cittadine  riconosciute  dal  C.L.N.  che
          abbiano un periodo minimo di appartenenza  di  tre  mesi  e
          possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre  azioni
          di guerra o di sabotaggio; 
              c) a coloro che, a sud  della  linea  Gotica,  pur  non
          avendo fatto parte di  formazioni  inquadrate  dal  C.L.N.,
          hanno militato per un periodo di  tre  mesi  in  formazioni
          partigiane o squadre cittadine indipendenti e  che  possono
          documentare di aver partecipato ad  almeno  tre  azioni  di
          guerra o di sabotaggio; 
              5) - a) coloro che hanno fatto parte a nord della linea
          Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando  o  di  un
          servizio di comando (informazioni, avio-lanci,  intendenza,
          ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.V.L.; 
              b) a coloro che hanno fatto parte, a  sud  della  linea
          Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando  o  di  un
          servizio di comando (informazioni, avio-lanci, in tendenza,
          ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.L.N.; 
              c) a coloro che, a sud  della  linea  Gotica,  pur  non
          avendo fatto parte di  formazioni  inquadrate  nel  C.L.N.,
          possono documentare di avere appartenuto per un periodo  di
          tre mesi  ad  un  comando  o  ad  un  servizio  di  comando
          (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di  formazioni
          partigiane o squadre cittadine indipendenti; 
              6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino  od
          in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito  a
          cattura da parte di nazi-fascisti per attivita' partigiana; 
              7) a coloro che, a nord o  a  sud  della  linea  Gotica
          hanno svolto attivita' od azioni di particolare  importanza
          a giudizio delle Commissioni." 
              "Art. 8. E' riconosciuta la qualifica di caduto per  la
          lotta di liberazione: 
              1)  ai  caduti  in  azioni  partigiane,  o  per  ferite
          contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in
          servizio partigiano; 
              2)   agli   assassinati   dai   nazi-fascisti   perche'
          prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia; 
              3) ai prigionieri politici morti per  i  maltrattamenti
          subiti in carcere od in campo di concentramento." 
              "Art. 9. E' riconosciuta la  qualifica  di  mutilato  o
          invalido per la lotta di liberazione a  tutti  coloro  che,
          nei casi di  cui  all'art.  precedente,  abbiano  riportato
          mutilazioni od invalidita'." 
              "Art. 10. E' riconosciuta la qualifica  di  patriota  a
          tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui  ai
          precedenti   articoli,   hanno   tuttavia   collaborato   o
          contribuito attivamente  alla  lotta  di  liberazione,  sia
          militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore
          di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto
          alle formazioni partigiane.". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  2223  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2223. Regime transitorio per il  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri 
              1. (Omissis). 
              2.  Fino  all'anno  2016,  se  il  conferimento   delle
          promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o  di
          generale dei ruoli speciale e  tecnico-logistico  dell'Arma
          dei  carabinieri,   eccedenze   rispetto   alle   dotazioni
          organiche previste  dalla  tabella  4,  quadri  II  e  III,
          allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa
          per riduzione quadri e'  effettuato  se  le  eccedenze  non
          possono essere assorbite  nelle  dotazioni  complessive  di
          ciascun  grado  fissate   per   i   ruoli   dell'Arma   dei
          carabinieri.". 
              Si riporta  il  testo  del  comma  9  dell'art.  4  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche  amministrazioni),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego 
              1. - 8. (Omissis). 
              9.   Le    amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          riferita  agli  anni  dal  2013  al  2016,   prevedono   di
          effettuare procedure concorsuali  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
          soggetti che hanno maturato,  alla  data  di  pubblicazione
          della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
          anni di servizio alle proprie dipendenze. La  proroga  puo'
          essere  disposta,  in  relazione   al   proprio   effettivo
          fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
          in   dotazione    organica    vacanti,    indicati    nella
          programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
          al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
          oltre il  31  dicembre  2016.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino  al
          31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo  determinato
          nonche'  i  contratti  di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa, anche a progetto, per le  strette  necessita'
          connesse alle esigenze di continuita'  dei  servizi  e  nel
          rispetto dei vincoli finanziari di cui al  presente  comma,
          del patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa
          di contenimento della spesa complessiva di  personale.  Per
          le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'art. 1, comma 188, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  del  comma  7  dell'art.  1,  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. Rideterminazione degli obiettivi del patto  di
          stabilita'   interno   di   Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane  per   gli   anni   2015-2018   e   ulteriori
          disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno 
              1. - 6. (Omissis). 
              7.  Nel  2015,  ai  comuni  che  non  hanno  rispettato
          nell'anno 2014 i vincoli del patto di  stabilita'  interno,
          la sanzione prevista dall'art. 31, comma  26,  lettera  a),
          della legge 12 novembre 2011, n.  183,  ferme  restando  le
          rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20  per
          cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014  ed  il
          saldo  finanziario  conseguito  nello  stesso  anno.   Alle
          province e alle citta' metropolitane la  predetta  sanzione
          si applica in misura pari al 20 per cento della  differenza
          tra saldo  obiettivo  del  2014  ed  il  saldo  finanziario
          conseguito nello stesso  anno  e  comunque  in  misura  non
          superiore al 2 per cento delle entrate correnti  registrate
          nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle  province  e  alle
          citta' metropolitane e' altresi' consentito,  a  condizione
          che venga garantito  l'equilibrio  di  parte  corrente  nel
          periodo interessato dai contratti stessi,  di  stipulare  i
          contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale
          fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'art.
          4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n.  125,  e  successive  modificazioni,  alle
          medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di  mancato
          rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2015. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dei commi 79 e 82 dell'art. 1 della
          legge 7 aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni), come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              1. - 78. (Omissis). 
              79. In sede di prima applicazione della presente legge,
          l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
          provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta  e  si
          svolge: 
              a) entro il 12 ottobre  2014  per  le  province  i  cui
          organi scadono per fine mandato nel 2014; 
              b) successivamente a quanto previsto alla  lettera  a),
          entro novanta giorni dalla scadenza per  fine  del  mandato
          ovvero dalla  decadenza  o  scioglimento  anticipato  degli
          organi provinciali. 
              80. - 81. (Omissis). 
              82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a)  e  b),  in
          deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  1,  comma  325,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il  presidente  della
          provincia in carica alla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  ovvero,  in  tutti  i  casi,  qualora   la
          provincia sia commissariata, il commissario a  partire  dal
          1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni  del  consiglio
          provinciale, nonche'  la  giunta  provinciale,  restano  in
          carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione  e
          per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento
          del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da
          58 a 78. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16-quater del
          citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   16-quater.   Disposizioni   urgenti   per    la
          stabilizzazione dei  lavoratori  di  comuni  della  regione
          Calabria 
              1.  Alle  procedure   di   stabilizzazione   cui   sono
          interessati  i  comuni  della  regione  Calabria   per   le
          categorie di lavoratori di cui all'art. 1, comma 207, terzo
          periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano
          le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel  caso
          di utilizzazione di finanziamenti  regionali.  Le  predette
          procedure  sono  definite,   altresi',   in   deroga   alle
          disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo  15
          giugno 2015, n. 81, e all'art.  259,  comma  6,  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          fermo restando il rispetto del patto di stabilita'  interno
          e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La  regione
          Calabria dispone con propria legge regionale  la  copertura
          finanziaria a carico del bilancio regionale e  assicura  la
          compatibilita' dell'intervento con  il  raggiungimento  dei
          propri obiettivi di finanza pubblica. In  caso  di  mancato
          rispetto, per gli anni 2014 e 2015, del patto di stabilita'
          interno,  al  solo  scopo  di  consentire,  a   valere   su
          finanziamenti regionali, la prosecuzione  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo  determinato,  gia'  sottoscritti  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 207, della legge 27  dicembre  2013,  n.
          147, e gia' finanziati con le risorse di  cui  all'art.  1,
          comma 1156, lettera g-bis), della legge 27  dicembre  2006,
          n. 296, non si applica la  sanzione  di  cui  all'art.  31,
          comma 26, lettera d), della  legge  12  novembre  2011,  n.
          183.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 605  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007): 
              "605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              a) nel rispetto della normativa vigente, la  revisione,
          a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei  criteri  e
          dei parametri per la formazione delle  classi  al  fine  di
          valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle
          istituzioni   scolastiche,   individuando   obiettivi,   da
          attribuire ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per  i
          diversi ordini e gradi  di  scuola  e  le  diverse  realta'
          territoriali, in  modo  da  incrementare  il  valore  medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',  alla  revisione  dei  criteri  e  parametri   di
          riferimento  ai  fini  della  riduzione   della   dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione e  al  contrasto  degli  insuccessi  scolastici
          attraverso la flessibilita' e  l'individualizzazione  della
          didattica, anche al  fine  di  ridurre  il  fenomeno  delle
          ripetenze; 
              b) il perseguimento  della  sostituzione  del  criterio
          previsto dall'art. 40, comma 3,  della  legge  27  dicembre
          1997,   n.   449,   con   l'individuazione   di    organici
          corrispondenti alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite
          una stretta collaborazione tra regioni,  uffici  scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche, attraverso certificazioni  idonee  a  definire
          appropriati interventi formativi; 
              c)  la  definizione   di   un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui al punto B.3), letterah), della
          tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge
          7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la  valutazione
          in misura doppia dei servizi  prestati  anteriormente  alla
          predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione  in
          educazione musicale, conseguita entro la data  di  scadenza
          dei termini per l'inclusione nelle  graduatorie  permanenti
          per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito  di
          servizio di insegnamento  che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge 3 maggio 1999, n.  124,  erano  inseriti
          negli elenchi compilati ai sensi del decreto  del  Ministro
          della pubblica  istruzione  13  febbraio  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  3  maggio  1996,  e'
          riconosciuto  il   diritto   all'iscrizione   nel   secondo
          scaglione  delle  graduatorie   permanenti   di   strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale,  4ª  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza; 
              d)  l'attivazione,   presso   gli   uffici   scolastici
          provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno  delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze  brevi,  con  l'obiettivo   di   ricondurre   gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali; 
              e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto
          dall' articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i
          docenti della scuola primaria,  da  realizzare  negli  anni
          scolastici   2007/2008   e   2008/2009,   finalizzato    al
          conseguimento    delle    competenze     necessarie     per
          l'insegnamento della lingua inglese. A tale  fine,  per  un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza; 
              f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia  degli
          attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale  anche
          attraverso la riduzione, a decorrere  dall'anno  scolastico
          2007/2008, dei carichi  orari  settimanali  delle  lezioni,
          secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'  elevata
          professionalizzazione e di funzionale collegamento  con  il
          territorio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 5 del
          decreto del Ministro della pubblica  istruzione  13  giugno
          2007, n. 131 (Regolamento recante norme per il conferimento
          delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi
          dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124): 
              "Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  Le  graduatorie  della  I  fascia  hanno  validita'
          temporale correlata alle  cadenze  di  aggiornamento  delle
          corrispondenti  graduatorie  ad   esaurimento   e   vengono
          riformulate a seguito di  ciascuna  fase  di  aggiornamento
          delle predette graduatorie. Le graduatorie della II  e  III
          fascia hanno validita' biennale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del  comma  5  dell'art.  4
          della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti  in
          materia di personale scolastico): 
              "Art. 4. Supplenze. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista dall' articolo 17, commi 3 e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica  istruzione
          emana un regolamento per  la  disciplina  del  conferimento
          delle supplenze  annuali  e  temporanee  nel  rispetto  dei
          criteri di cui ai commi seguenti. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  del  comma  14  dell'art.  14  del
          decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61  (Ulteriori
          interventi urgenti in favore delle zone  terremotate  delle
          regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite  da  eventi
          calamitosi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. Norme  di  accelerazione  e  controllo  degli
          interventi. 
              1. - 13 (Omissis). 
              14. Per le attivita' previste dal presente  decreto  le
          regioni e  gli  enti  locali  provvedono,  per  un  periodo
          massimo di tre anni e in deroga alle  vigenti  disposizioni
          di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso  la
          dotazione di strumenti e di attrezzature  e  assunzioni  di
          personale tecnico e amministrativo a tempo  determinato,  a
          corrispondere  al   personale   dipendente   compensi   per
          ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
          limite di cinquanta  ore  pro-capite  mensili,  nonche'  ad
          avvalersi di liberi professionisti o dei  soggetti  di  cui
          all' articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre  1997,
          n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca,  di
          societa' e di cooperative di produzione e  lavoro.  Per  le
          finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
          nel limite  del  2  per  cento  dei  fondi  assegnati  alle
          regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che  provvedono  a
          ripartirli  secondo  un  piano   di   fabbisogno   all'uopo
          predisposto. Alla cessazione dello stato di emergenza,  per
          il  quinquennio  2008-2012,  le  spese  necessarie  per  le
          attivita' previste dal presente comma, quantificate  in  17
          milioni di euro, assumendo come base di  calcolo  la  spesa
          sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente  negli  importi
          progressivamente ridotti nella  misura  di  un  quinto  per
          ciascun anno del suddetto quinquennio. Al fine di prorogare
          per     il     triennio     2016-2018     le      attivita'
          tecnico-amministrative volte  a  ultimare  il  processo  di
          ricostruzione  nelle  zone  terremotate   dell'Umbria,   la
          regione  Umbria  e  i  relativi   comuni   coinvolti   sono
          autorizzati  a  stipulare,  con  risorse  proprie  e  fermo
          restando  il  conseguimento  degli  obiettivi  di   finanza
          pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti  di
          lavoro  a  tempo  determinato,   nei   limiti   di   quanto
          strettamente necessario  al  completamento  delle  predette
          attivita' di ricostruzione, nel  rispetto  della  normativa
          vigente  in   materia   di   limitazioni   assunzionali   e
          finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei  contratti  a
          tempo  determinato  di  cui   all'art.   19   del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  74
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              "Art.  74.  Previdenza  complementare  dei   dipendenti
          pubblici. 
              1.  Per  fare   fronte   all'obbligo   della   pubblica
          amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di  contribuire,  quale
          datore di lavoro, al finanziamento  dei  fondi  gestori  di
          previdenza    complementare    dei     dipendenti     delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento  autonomo,
          in corrispondenza delle risorse  contrattualmente  definite
          eventualmente destinate dai lavoratori  allo  stesso  fine,
          sono assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma  18,
          della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  nonche'  lire  100
          miliardi annue a decorrere dall'anno  2001.  Per  gli  anni
          successivi al  2003,  alla  determinazione  delle  predette
          risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          d), della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 3 e  5  dell'art.
          24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario), con le modifiche apportate  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato) 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. I contratti hanno le seguenti tipologie: 
              a) contratti di durata triennale prorogabili  per  soli
          due anni, per una sola volta, previa  positiva  valutazione
          delle attivita' didattiche e di ricerca svolte,  effettuata
          sulla base di modalita', criteri e parametri  definiti  con
          decreto del Ministro; i predetti contratti  possono  essere
          stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; 
              b) contratti triennali  rinnovabili  non  oltre  il  31
          dicembre 2016, riservati a candidati  che  hanno  usufruito
          dei contratti di cui alla lettera a),  ovvero,  per  almeno
          tre anni anche non consecutivi, di assegni  di  ricerca  ai
          sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre  1997,
          n.  449,   e   successive   modificazioni,   o   di   borse
          post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre
          1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
          in atenei stranieri. 
              4. (Omissis). 
              5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili   per   la
          programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
          3,  lettera  b),  l'universita'  valuta  il  titolare   del
          contratto  stesso,  che  abbia  conseguito   l'abilitazione
          scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata  nel
          ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
          1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
          il titolare del contratto, alla scadenza dello  stesso,  e'
          inquadrato  nel  ruolo   dei   professori   associati.   La
          valutazione  si  svolge  in   conformita'   agli   standard
          qualitativi   riconosciuti   a    livello    internazionale
          individuati con apposito regolamento di ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con   decreto   del   Ministro.   La
          programmazione di cui all'art. 18,  comma  2,  assicura  la
          disponibilita' delle risorse necessarie in  caso  di  esito
          positivo della procedura di valutazione. Alla procedura  e'
          data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 2 e  3  dell'art.
          16 della citata legge n.  240  del  2010,  come  modificato
          dall'art. 14 del decreto-legge n. 90 del 2014: 
              "Art. 16.  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale) 
              1. (Omissis). 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate
          le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al
          conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai  criteri
          di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
              a)  l'attribuzione   dell'abilitazione   con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
              c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
          e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
          e di revisione o adeguamento degli stessi con  la  medesima
          procedura  adottata  per  la  loro  definizione;  la  prima
          verifica e' effettuata dopo il primo biennio; 
              d) la presentazione della domanda per il  conseguimento
          dell'abilitazione  senza  scadenze   prefissate,   con   le
          modalita'  individuate   nel   regolamento   medesimo;   il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
              e) i termini  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia,  mediante  sorteggio  di  cinque
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della  lettera  h).  La  partecipazione
          alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
          da' luogo alla corresponsione di  compensi,  emolumenti  ed
          indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
          di cui alla lettera i) e fatta  salva  la  durata  biennale
          della commissione, il regolamento di cui al presente  comma
          puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
          commissione; 
              g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
          f)  faccia  parte  piu'  di  un  commissario  della  stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
              h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in  possesso  di
          un curriculum, reso pubblico per via  telematica,  coerente
          con i criteri e i parametri di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma,  riferiti  alla  fascia  e  al  settore  di
          appartenenza; 
              i) il sorteggio di cui alla lettera  h)  garantisce  la
          rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la
          commissione puo'  acquisire  pareri  scritti  pro  veritate
          sull'attivita'  scientifica  dei  candidati  da  parte   di
          esperti revisori in possesso delle caratteristiche  di  cui
          alla lettera h); il parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
          ed allegati agli atti della procedura; 
              l)  il  divieto  per  i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
              m) la preclusione, in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
              m-bis) l'applicazione alle procedure  di  abilitazione,
          in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 
              n)  la  valutazione   dell'abilitazione   come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'art. 23, comma 2; 
              o) lo svolgimento delle procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 22  della  citata
          legge n. 240 del 2010: 
              "Art. 22. (Assegni di ricerca) 
              1. Le universita', le istituzioni e gli  enti  pubblici
          di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia  nazionale  per  le
          nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo   sviluppo   economico
          sostenibile (ENEA) e  l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI),
          nonche' le istituzioni il cui  diploma  di  perfezionamento
          scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
          dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
          possono conferire assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica
          sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del  Ministero  e
          dell'Unione europea,  contengono  informazioni  dettagliate
          sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri  relativi
          alla posizione e sul trattamento economico e  previdenziale
          spettante. 
              2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
          possesso di  curriculum  scientifico  professionale  idoneo
          allo svolgimento di attivita' di  ricerca,  con  esclusione
          del personale di ruolo dei soggetti di cui al  comma  1.  I
          medesimi soggetti possono stabilire  che  il  dottorato  di
          ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero  ovvero,
          per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
          area  medica   corredato   di   una   adeguata   produzione
          scientifica,  costituiscono  requisito   obbligatorio   per
          l'ammissione al bando; in assenza di tale  disposizione,  i
          suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai  fini
          dell'attribuzione degli assegni. 
              3. Gli assegni possono avere una  durata  compresa  tra
          uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
          di studio a qualsiasi titolo  conferite,  ad  eccezione  di
          quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere  utili
          ad integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
          ricerca dei titolari. La durata  complessiva  dei  rapporti
          instaurati ai sensi del  presente  articolo,  compresi  gli
          eventuali rinnovi, non puo'  comunque  essere  superiore  a
          quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
          stato fruito in coincidenza con il  dottorato  di  ricerca,
          nel limite massimo della durata legale del relativo  corso.
          La titolarita'  dell'assegno  non  e'  compatibile  con  la
          partecipazione a corsi di laurea,  laurea  specialistica  o
          magistrale,   dottorato   di   ricerca    con    borsa    o
          specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
          il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per   il
          dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 
              4. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  disciplinano  le
          modalita'  di  conferimento  degli  assegni  con   apposito
          regolamento, prevedendo la possibilita' di  attribuire  gli
          stessi mediante le seguenti procedure: 
              a) pubblicazione di un unico bando relativo  alle  aree
          scientifiche  di  interesse  del   soggetto   che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca,  seguito  dalla
          presentazione direttamente dai candidati  dei  progetti  di
          ricerca, corredati  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  e
          valutati  da  parte  di  un'unica  commissione,  che   puo'
          avvalersi, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica, di esperti  revisori  di  elevata  qualificazione
          italiani o stranieri esterni al  soggetto  medesimo  e  che
          formula,  sulla   base   dei   punteggi   attribuiti,   una
          graduatoria per ciascuna delle aree interessate; 
              b)  pubblicazione  di  bandi   relativi   a   specifici
          programmi  di  ricerca  dotati  di  propri   finanziamenti,
          secondo  procedure  stabilite  dal  soggetto  che   intende
          conferire assegni per attivita' di ricerca. 
              5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,   con   proprio
          regolamento, possono riservare  una  quota  di  assegni  di
          ricerca  a  studiosi  italiani  o   stranieri   che   hanno
          conseguito il dottorato di ricerca, o  titolo  equivalente,
          all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
          il dottorato di ricerca in Italia. 
              6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di  cui  al
          presente articolo si  applicano,  in  materia  fiscale,  le
          disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto  1984,
          n. 476, nonche', in materia previdenziale,  quelle  di  cui
          all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  e  successive  modificazioni,   in   materia   di
          astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni  di
          cui al decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia  di  congedo  per
          malattia, l'art. 1, comma  788,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni.  Nel  periodo  di
          astensione  obbligatoria   per   maternita',   l'indennita'
          corrisposta dall'INPS  ai  sensi  dell'art.  5  del  citato
          decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a
          concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. 
              7. L'importo degli assegni di cui al presente  articolo
          e' determinato  dal  soggetto  che  intende  conferire  gli
          assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
          con decreto del Ministro. 
              8. Gli assegni non danno  luogo  a  diritti  in  ordine
          all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. 
              9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con  i
          titolari degli assegni di cui al presente  articolo  e  dei
          contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche  con  atenei
          diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli
          enti di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  con  il
          medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i  dodici
          anni, anche non continuativi.  Ai  fini  della  durata  dei
          predetti rapporti  non  rilevano  i  periodi  trascorsi  in
          aspettativa per maternita' o per motivi di  salute  secondo
          la normativa vigente.". 
              La legge 27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.